Utilizzazione agronomica delle acque reflue da piccole aziende agroalimentari
Autore: Amministratore.
Data prima pubblicazione: Mercoledì, 23 Giugno 2010, Ore: 12:39:14
Data ultima modifica: Lunedì, 07 Marzo 2022, Ore: 17:13:03
Questionario: Vai al
questionario sulla qualità del servizioA chi si rivolge: Aziende Agricole/Piccole Aziende Agro-alimentari/Imprese/Privati
Descrizione:
Le acque prodotte dalle imprese agricole, possono negli specifici casi, essere destinate all’utilizzazione agronomica, in alternativa allo scarico nell’ambiente.
L’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i., e del Decreto Effluenti (D.M. n. 5046 del 25/02/2016).
Possono essere impiegate per l'utilizzazione agronomica solo le acque reflue (art. 15 D.P.G.R.10/R/2007) provenienti da "...aziende agro-alimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 mc all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno".
Per acque reflue appartenenti al settore lattiero-caseario si intendono le acque delle aziende agroalimentari che trasformano un quantitativo di latte non superiore a 100.000 litri/anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.
Le aziende pertanto dovranno predisporre la Comunicazione almeno 60 giorni prima dell’inizio delle operazioni di riutilizzo delle acque mediante accesso tramite collegamento all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte oppure rivolgendosi ad un Centro Autorizzato Agricolo.
Il riutilizzo delle acque reflue può avvenire per mezzo delle operazioni di utilizzazione agronomica in agricoltura (ai sensi dell’art.16 del D.P.G.R. 10/R/2007 e s.m.i., e del Decreto Effluenti (D.M. n. 5046 del 25/02/2016).
Per tale tipologia occorre verificare se occorre autorizzazione ASL.
Deve essere garantita l’esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonché delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo.
L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive, deve avvenire nel rispetto della disciplina del Regolamento Regionale n.7/R del 01/03/2010.
Il Regolamento prevede quindi attualmente una Comunicazione semplificata.
Il piano di monitoraggio prevede che ogni frantoio ed ogni azienda agricola esistente che produce e/o intende utilizzare le acque di vegetazione e le sanse deve comunicare alla Provincia competente, tassativamente entro il 30/09/2010, la propria situazione aziendale.
Per l’anno 2010 la Comunicazione dovrà essere compilata su supporto cartaceo, sulla base del modello predisposto ed andrà inviata alla Provincia.
A partire dal 2011, le aziende dovranno dare Comunicazione preventiva alla Provincia competente, analogamente a quanto previsto dal regolamento 10/R/2007.
Con D.G.R. n. 33-12520 del 09/11/2009 sono state emanate le norme tecniche per l’utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari.
Per acque reflue di cantina si intendono le acque derivanti dal lavaggio di attrezzature ed impianti utilizzati nel processo di vinificazione.
Le aziende pertanto dovranno predisporre la Comunicazione almeno 60 giorni prima dell’inizio delle operazioni di riutilizzo delle acque mediante accesso tramite collegamento all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte oppure rivolgendosi ad un Centro Autorizzato Agricolo.
Il riutilizzo delle acque reflue può avvenire per mezzo delle operazioni di fertirrigazione in sostituzione dell’acqua (ai sensi dell’art.16 del D.P.G.R. 10/R/2007) quale mezzo disperdente del formulato commerciale fitoiatrico per la preparazione della miscela destinata ai trattamenti fitosanitari.
Rimangono escluse (DIVIETO DI SPANDIMENTO) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati.
Normativa: Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007. Regolamento Regionale n.7/R del 01/03/2010. D.G.R. n. 33-12520 del 09/11/2009. Decreto Effluenti (D.M. n. 5046 del 25/02/2016).
Referente: Simona Squarzoni
Indirizzo: Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304703
Modulistica
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm
Modello per frantoi oleari
(file doc 60.5 kb scaricato 71 volte)
Modello per frantoi oleari
(file pdf 22.63 kb scaricato 61 volte)
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