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Attività autoscuole

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province. Inoltre, alle Province sono state conferite le funzioni relative agli esami per il riconoscimento delle idoneità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida delle autoscuole.

REQUISITI DELLE AUTOSCUOLE
La Provincia verifica che le autoscuole autorizzate siano dotate di:

  • capacità finanziaria;
  • locali idonei;
  • arredamento didattico;
  • materiale per le lezioni teoriche;
  • materiale per le esercitazioni e gli esami di guida;
  • insegnanti di teoria abilitati;
  • istruttori di guida abilitati.

A chi si rivolge

Autoscuole

Chi se ne occupa

Normativa

Art. 123 del Codice della Strada, D.M. n. 317/95, D.Lgsl. 112/98 (art 105 comma 3 lett.a) e Accordo Stato-Regioni-Enti Locali rep.atti 541/C.U. del 14.02.02. e s.m.i. –L. n. 40/07

Referente

Giancarlo Pozzi

Contatti

Via Gentilini, 3, 15121 Alessandria
Telefono: 0131303624
Email: giancarlo.pozzi@provincia.alessandria.it

Cosa occorre

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – modulistica da ritirare presso l’Ufficio Mobilità Privata o scaricabile da questa pagina

Spese

1 marca da bollo da €16,00; diritti di segreteria – una tantum annuale
La Giunta Provinciale con deliberazione n. 247-69725 del 14/05/2008 nel rideterminare i diritti di segreteria ha, nel contempo, istituito una quota annuale di EURO 100,00 per l’attività amministrativa, di controllo e vigilanza di competenza sull’espletamento delle attività di:
– autoscuola, consorzi di autoscuole;
– scuole nautiche;
– agenzie di consulenza;
– centri di revisione veicoli.
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 11371150 intestato a “Provincia di Alessandria – Direzione Viabilità 1 e Trasporti” con la seguente indicazione nella causale
“contributo spese anno 200…. per (indicare l’attività) … Denominata …. Sede di … C.F. …”
Si precisa che è richiesto il pagamento del contributo spese annue di euro 100,00 per ogni sede operativa dell’impresa.
Tale quota dovrà essere versata entro il primo trimestre di ogni anno.

Tempi standard del procedimento

silenzio assenso a seguito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro 60 giorni dal ricevimento, con il potere di disporre la cessazione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti o la conformazione alla normativa di settore, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

Sanzioni

In caso di mancato spontaneo pagamento della quota annuale, si applicherà sulle somme di ogni anno non versate gli interessi nella misura pari agli interessi legali (art. 1284 C.C.).

Ultima modifica: 10 Settembre 2024 alle 11:19
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