Le tipologie rientranti nell’AUA sono le seguenti
– scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
– utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
– emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
– emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
– valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
– utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
– attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Decreto attuativo non emanato)
– operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A chi si rivolge
Si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152.
Chi non rientra nella normativa AUA in quanto l’opera rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 che conferisce all’istante il diritto di non avvalersi dell’AUA.
Chi se ne occupa
Normativa
D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Referente
Maurizio Iappini
Contatti
Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304530
Email: ufficiocontenzioso@provincia.alessandria.it
maurizio.iappini@provincia.alessandria.it
Cosa occorre
La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale deve essere presentata al SUAP di competenza utilizzando il modello regionale secondo quanto previsto dal DPGR 5/R/2015 del 06.07.2015
In base al regolamento stesso ciascun SUAP può optare per l’implementazione diretta di un proprio servizio di compilazione guidata, ovvero avvalersi del servizio digitale regionale reso disponibile sul portale regionale Sistemapiemonte.
Ciascun SUAP dovrà fornire le relative istruzioni sul proprio portale indicando la modalità prescelta e indirizzando il richiedente ai rispettivi servizi telematici di presentazione delle istanze.
Pertanto il gestore che intende presentare una domanda di AUA deve accedere al sito del SUAP competente e seguire le indicazioni fornite dal medesimo.
Ove il SUAP non avesse provveduto ad allestire il proprio servizio per la presentazione dell’AUA o a garantire l’informazione necessaria, la domanda può essere presentata attraverso il servizio digitale regionale disponibile all’indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aua
Per problemi di procedura informatica scrivere all’indirizzo assistenza.sira@regione.piemonte.it oppure chiamare il numero verde 800.450.900 (scelta 2 – Sistema Piemonte; scelta 5 – assistenza alla procedura on line) da telefono fisso (non sono abilitati i cellulari). Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30.
Tempi standard del procedimento
Si faccia riferimento ai termini previsti dall’art 4 commi 3-4-5 del DPR 59/2013