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Autorizzazioni semplificate per le emissioni in atmosfera di stabilimenti di allevamento di animali nel caso di nuovi stabilimenti, modifiche, trasferimenti, rinnovi

Autorizzazioni semplificate per le emissioni in atmosfera delle specifiche tipologie di stabilimenti come sopra elencate, nel caso di nuovi, modifiche, trasferimenti, rinnovi.
Si verificano in caso in cui l’impresa titolare dello stabilimento ricada nelle tipologie individuate nei provvedimenti regionali normativi e rispetti le soglie degli impianti in deroga (art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Chi se ne occupa

Normativa

art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , 518/DB1004 del 6 luglio 2012 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2012 della Regione Piemonte.

Referente

Paola Rolando

Contatti

Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304779
Email: paola.rolando@provincia.alessandria.it

Cosa fornisce/rilascia all'utente

L’ente rilascia l’autorizzazione di carattere generale della durata di anni 10.

Cosa occorre

Accedere alla procedura informatizzata on line:
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sipap/accesso_emissioni_atmosfera.shtml.
Occorre presentare la documentazione riportata all’interno dei provvedimenti normativi regionali.

Spese

1 marca da bollo da €16,00 per soggetti Privati; per le spese di istruttoria si veda la pagina: Spese di istruttoria istanze ambientali

Altri Enti/Agenzie coinvolti nella gestione/rilascio del servizio

Comune, Arpa, S.U.A.P.

Tempi standard del procedimento

nel caso di presentazione di documentazione completa e salvo sospensione dei termini da parte di altri Enti: ci impegniamo a rilasciare sia l’autorizzazione in via espressa sia in via generale in: 46 giorni

Sanzioni

“chi mette in esercizio un impianto o inizia a esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro” (art. 279 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
“chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’art. 269 comma 6, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 1.032 euro” (art. 279 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Ultima modifica: 9 Maggio 2024 alle 10:29
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