I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonche’ di impianti o attività rumorose, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall’obbligo i siti d’impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). I piani di risanamento indicano le caratteristiche e l’entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l’individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l’adeguamento complessivo.
La relazione tecnica allegata al piano di risanamento e’ redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano e’ presentato dal legale rappresentante dell’impresa.
La provincia valuta la congruità dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all’entità’ dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell’intervento e all’incidenza della spesa sull’impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
Chi se ne occupa
Referente
Elena Biorci
Contatti
Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304731
Email: elena.biorci@provincia.alessandria.it
Tempi standard del procedimento
Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell’attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l’inizio dei lavori.