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Opzioni sulla forma di caccia prescelta

L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, è disciplinata dell’ articolo 12, comma 5, della legge 157/1992. Al conseguimento dell’abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve effettuare, presso la Provincia di residenza, l’opzione sulla forma di caccia che intende praticare.

L’opzione può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall’inizio della stagione venatoria successiva. L’opzione non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:

  • gravi ragioni di salute, comprovata da certificato rilasciato da medico legale;
  • trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa;

Normativa

art.12, comma 5 della L.157/92- art.40 L.R. n.5/2012.

Referente

Floriana Trovò

Contatti

Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304551
Email: floriana.trovo@provincia.alessandria.it

Tempi standard del procedimento

30 giorni secondo la normativa vigente in materia.

Ultima modifica: 9 Maggio 2024 alle 06:27
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